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Uno sguardo alla Costituzione

in materia di “Libertà religiosa” e “Intese”

Perché nella nostra Carta Costituzionale gli artt. 7 (che accoglie il Concordato con la chiesa cattolica) e 8 (che introduce la possibilità di Intese con le altre confessioni religiose) sono in realtà causa di disuguaglianza e di forti discriminazioni? Quali convinzioni bibliche hanno portato le Assemblee a rifiutare l’istituto costituzionale dell’Intesa? E quale è, nel nostro Paese, la situazione attuale in materia di libertà religiosa?

 

 

 

Grazie a Dio, oggi siamo liberi di svolgere la nostra vita all’interno di ogni assemblea locale senza interferenze particolari da parte dello Stato. Anche per questo è facile dimenticare che in Italia viviamo una situazione unica.

Da secoli il potere dello Stato e del cattolicesimo romano hanno sempre cercato di soffocare i cristiani non sottomessi al Papa. La storia d’Italia ci insegna che vi sono ondate cicliche di repressione, che dopo ogni periodo di relativa calma e libertà si abbattono cercando di reprimere la nostra libertà.

 

Ringraziamo il Signore per certe garanzie affermate dalla Costituzione (che ricordiamo, è legge fondamentale dello Stato Italiano) entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Tuttavia è accaduto spesso che i più elementari diritti civili e la libertà religiosa siano stati calpestati, malgrado la Costituzione.

Una prima sentenza della Corte Costituzionale giunse nel 1957 e riguardava l’esatta applicazione dei principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione, facendo cadere certe norme della preesistente legislazione, che limitavano fortemente la libertà di espressione della fede delle chiese evangeliche.

Per questo, la libertà religiosa in Italia, è garantita dalla legge fondamentale dello Stato, la Costituzione, sulla quale poggia l’intera normativa vigente in materia, tesa alla salvaguardia dei diritti in essa contenuti e che dovrebbe anche ispirare le modalità attraverso cui lo Stato regola i propri rapporti con le diverse confessioni religiose presenti sul territorio italiano. Però tale libertà stride con alcune disposizioni normative tutt’ora valide volte a disciplinare i cosiddetti “culti ammessi” di cui alla Legge 24 giugno 1929, n. 1159 e al Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

 

Ogni volta che lo Stato si è occupato delle confessioni religiose minoritarie, ciò è avvenuto sempre in “tandem” con iniziative in precedenza avviate dal Vaticano; per cui si rende sempre necessario determinare gli interessi e il contesto storico che hanno indotto il Vaticano a mettere lo Stato sotto pressione, per poi capire le successive mosse dei Governi verso le altre realtà religiose.

Ecco perché è utile integrare elementi politici, economici e sociali in un quadro di dati religiosi.

 

Così, volendo fare un breve excursus storico su quest’aspetto, notiamo che il Vaticano, dopo la decisione di impegnarsi politicamente nel 1913, sponsorizzò la nascita del Partito Popolare il cui fondatore fu Don Sturzo. Dopo qualche anno se ne liberò e lo mandò in esilio, per abbracciare il dittatore ateo Mussolini, con il quale concluse nel 1929 i Patti Lateranensi.

Anche in occasione della stesura della carta costituzionale del 1947, il Vaticano si servì di Togliatti, segretario del Partito Comunista ed amico di Stalin feroce persecutore dei cristiani, convincendolo a votare l’art. 7 della Costituzione Repubblicana, che riguardava proprio l’inserimento nella stessa dei Patti Lateranensi fascisti. Infine, il Vaticano ha compiuto la stessa operazione con Craxi, il primo socialista a capeggiare un governo della nostra Repubblica, spingendolo all’approvazione del nuovo Concordato del 1984.

 

Il testo e la forma della revisione dei Patti Lateranensi sembrano accogliere le istanze “progressiste”, ad esempio il cattolicesimo non è più considerato come la religione dello Stato e, inoltre, ci sono molti articoli in meno rispetto ai Patti del 1929.

Purtroppo però si è dimenticato che nel contesto dei Patti del 1929 sono contenuti due testi di pubblica sicurezza, la riforna della scuola, le leggi sui culti ammessi, oltre al codice penale Rocco, dal nome del ministro guardasigilli dell’epoca, pubblicato con R. D. del 19 ottobre 1930 che è tuttora in vigore, nonostante che sia fortemente repressivo delle libertà fondamentali.

 

Queste pressioni della chiesa cattolica per la revisione dei Patti Lateranensi, per giungere a un nuovo Concordato dalla veste apparentemente “democratica”, hanno spinto il governo (tramite i parlamentari “laici”) ad attivare una serie di contatti con le altre realtà evangeliche per giungere ad un’Intesa con ciascuna di loro.

Lo zelo con cui il governo di quel periodo si mostrò desideroso di agevolare i non cattolici nell’ottenimento dei loro diritti costituzionali fu un fatto che, per dirla in termini biblici, “non ci fu mai prima, né ci sarà mai più”.

 

Anche l’allora presidente dell’Ente Morale, Paolo Veneziani, ricevette in data 14.01.1975 una lettera personale del Senatore Guido Gonella in cui si manifestava la disponibilità della Commissione governativa a “iniziare immediate e sollecite trattative” al fine di arrivare alla stipulazione di un’Intesa, precisando che “tale lavoro potrebbe svolgersi in una sala del Senato della Repubblica o in un altro luogo che possa essere preferito”. (Cioè: pur di incontraci, sarebbero venuti anche a Poggio Ubertini o a Firenze!).

 

Naturalmente, come Assemblee, non eravamo interessati, incoraggiati dal nostro desiderio di rimanere fedeli all’ecclesiologia neotestamentaria.

Il governo trovò però terreno fertile per i suoi progetti nei contatti con i Valdesi che furono i primi a cedere con la preparazione dell’accordo che poi confluì nell’Intesa. La nascita di questo primo “Concordatino” (mascherato sotto il nome di “Intesa”) servì al governo e al presidente Craxi a far tacere gli oppositori “laici” e a poter firmare il “Concordatone” con la chiesa cattolica.

 

 

Due diversi trattamenti

 

In seguito a questa Intesa e successive altre nove Intese (un’altra è stata sottoscritta ma non ancora legge dello Stato), oggi ci troviamo in Italia ad avere due differenti livelli di trattamento giuridico nei rapporti delle “confessioni non cattoliche” con lo Stato.

 

Il primo livello comprende le confessioni che, avvalendosi dell’art. 8, comma 3° della Costituzione, hanno stipulato “Intese” con lo Stato (nel 1984 i Valdo-Metodisti, nel 1987 gli Avventisti e le Assemblee di Dio, nel 1991 i Battisti, nel 1995 i Luterani). A oggi sono ben dieci le intese sottoscritte con lo Stato.

 

Il secondo livello comprende, invece, quelle realtà religiose che non hanno mai voluto procedere alla sottoscrizione di un “Intesa”. Fra queste ci sono le nostre Assemblee che credono nel principio neotestamentario dell’autonomia delle chiese localie riconoscono come loro unico “statuto” la Parola di Dio, in tutta la sua varietà e ricchezza d’insegnamenti. Sono due principi ai quali non si può rinunciare per ragioni di comodo o di convenienza, perché verrebbe meno la ragione della nostra fedeltà alle Scritture.

 

L’elemento di sconcerto è che la legge fascista del 24 giugno 1929 n. 1159 e il relativo decreto di attuazione del 28 febbraio 1930 n. 289, è in netta antitesi con i principi costituzionali, tanto che alcune norme sono cadute fin dal 1957 a seguito di pronunciamenti della Corte Costituzionale, e non potranno più essere applicate per chi ha sottoscritto un’Intesa; ma sono ancora leggi dello Stato, applicabili quindi alle altre confessioni non cattoliche.

 

Per questo, il problema essenziale è che in Italia c’è una disparità di trattamento tra le confessioni che hanno sottoscritto una “Intesa” e quelle che non l’hanno fatto e non vogliono farlo in relazione alla loro identità religiosa. E questo, in un paese democratico non è ammissibile poiché le dieci confessioni che hanno firmato l’Intesa, hanno visto, di fatto, l’abrogazione della legislazione sui “culti ammessi” degli anni 1929-1930, mentre per gli altri rimangono ancora applicabili le limitazioni di tali leggi.

 

Quindi la realtà smentisce i tentativi autogiustificativi delle “chiese” che hanno sottoscritto un’Intesa: in realtà infatti le Intese sono fonte di privilegi e causa di discriminazioni, esattamente come lo è il Concordato con la chiesa cattolica.

 

 

Cosa prescrive la Costituzione?

 

Da 155 anni, con l’estensione a tutto il territorio nazionale dello Statuto Albertino (del 1860), non siamo più ufficialmente “perseguitati” ma “tollerati”; da 86 anni (dal 1929), come abbiamo riportato, siamo, a determinate e pesanti condizioni,“ammessi”.

Questa è la triste constatazione.

Sinteticamente, ecco gli articoli della Costituzione che si occupano direttamente della libertà religiosa. Come vedremo, la loro completa applicazione abrogherebbe, di fatto, le leggi restrittive cosiddette sui “culti ammessi”, che sono in evidente contrasto con la Costituzione.

 

Gli articoli della Costituzione in materia di libertà religiosa sono ben sette e sono gli articoli 3, 7, 8, 19, 20, 21 e 117.

Le disposizioni in essi contenute sanciscono:

 

• il principio di non discriminazione su base religiosa (articolo 3),

• l’uguaglianza di tutte le confessioni di fronte alla legge (articolo 8)1,

• la libertà di professare il proprio credo, sia individualmente che collettivamente, di promuoverne la diffusione e di celebrarne il culto in pubblico o in privato a meno che i riti non siano contrari al buon costume (articolo 19),

• la proibizione di ogni forma di discriminazione o l’imposizione di speciali oneri fiscali nei confronti di associazioni o istituzioni religiose basate sull’appartenenza confessionale (articolo 20).

Accanto a questi articoli, ve ne sono altri che interessano indirettamente la libertà religiosa. In particolare essi sono:

• l’articolo 2 che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo (fra cui rientra quindi la libertà religiosa e di credo);

• gli articoli 17, 18 e 21 che garantiscono la libertà di espressione, di assemblea e di riunione e la libertà di organizzare associazioni religiose.

 

Inoltre la Costituzione tratta anche di specifici aspetti della libertà religiosa, come nel caso dell’articolo 7, ove si sancisce che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani e che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi, e dell’articolo 8, terzo comma, che prevede lo strumento dell’Intesa per la disciplina dei rapporti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Infine, un’ultima disposizione di rilievo è contenuta nell’articolo 117, secondo comma, lettera c), il quale riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia dei rapporti con le confessioni religiose.

Per completezza sull’argomento, riporto nel seguito il testo di alcuni di questi articoli citati, riguardanti la libertà religiosa:

 

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

 

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Quest’articolo evidenzia che le Intese con lo Stato non sono un obbligo e che, a prescindere dalla sottoscrizione di un’intesa, “tutte le confessioni sono egualmente libere davanti alla legge”.

 

Oltre a queste norme, la Costituzione contiene altre norme molto importanti che si riferiscono alla vita religiosa del cittadino. Queste norme hanno lo scopo di garantire che il cittadino possa vivere la propria fede, individualmente ed in forma associata, in piena libertà. Per averne una visione d’insieme riporto anche il testo di altri articoli della Costituzione che riguardano più o meno direttamente questa materia.

 

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

(Nei diritti inviolabili dell’uomo rientrano anche la libertà religiosa e di credo);

 

Art. 3 – comma 1

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

 

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

 

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

 

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

(Ogni attività religiosa non deve essere gravata da imposte, tasse e tributi…).

 

Dalla lettura di questi articoli è facile comprendere che la Costituzione permette e vuole che chiunque sia pienamente libero di riunirsi. Perciò anche noi siamo liberi di riunirci con i nostri fratelli e sorelle in fede e come membri del corpo di Cristo possiamo testimoniare di Colui nel quale abbiamo creduto. Più in generale, ci viene pienamente garantita la libertà di vivere la nostra fede nel modo che crediamo essere più giusto, secondo le Scritture.

 

Una volta stabilito questo punto, sorgono spontaneamente le seguenti domande:

1. Perché, se la libertà ci è garantita dalla Costituzione, c’è bisogno di un ulteriore strumento, di qualcosa di più?

2. Perché c’è bisogno di un’Intesa, di un accordo con lo Stato, se abbiamo già la Costituzione che afferma così chiaramente quello che possiamo e quello che non possiamo fare?

 

La risposta a questi interrogativi hanno a che fare con il carattere ambiguo dello Stato che nel proprio ordinamento giuridico, tollera la coesistenza di norme che si contraddicono reciprocamente (Costituzione e le leggi sui cosiddetti “culti ammessi”).

 

Rimane fermo il richiamo divino attraverso la Parola:

“Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori; perché non vi è autorità se non da Dio; e le autorità che esistono sono stabilite da Dio” (Ro 13:1).

Ma dobbiamo purtroppo prendere atto del fatto che lo Stato, pur esistendo in quanto ordinato da Dio, tuttavia, nello svolgimento concreto della sua funzione, manifesta tutta una serie di violazioni della giustizia divina e di contraddizioni con le norme fondamentali del proprio ordinamento.

 

 

Timidi tentativi di abrogare

le leggi sui cosiddetti “culti ammessi”

 

Il tema della libertà religiosa è tornato alla ribalta del dibattito politico Italiano all’indomani della firma della revisione del Concordato fra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica, e la successiva firma delle prime “intese” con altre confessioni religiose.

 

Per eliminare le leggi del 1929-1930, di cui al vecchio strumento normativo del Regno d’Italia, in gran parte non più coerente con la Costituzione, il Governo Italiano ha fatto alcuni timidi tentativi negli anni 1990 e a seguire nel 1998 con disegni di legge che non hanno, però, mai visto la luce.

Oggi è tutto fermo. Nessun disegno di legge è stato presentato, nel corso della legislatura vigente, in Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.

 

Un importante tentativo di riforma della legge sui cosiddetti “culti ammessi” è stato fatto nel 1998, quando fu presentato in Parlamento il DDL n. 3947, discusso dalla Prima Commissione Affari Costituzionali della Camera, dal titolo “Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi”, con l’intento di mettere ordine in tutta la materia.

All’epoca era Presidente della Commissione l’On. Antonio Maccanico e relatore l’On. Domenico Maselli.

Da questa Commissione, partì nel mese di luglio 1998 una lettera di convocazione, indirizzata all’allora presidente dell’Ente Morale Daniele Moretti, non avendo evidentemente la commissione parlamentare altri punti di riferimento, per un’audizione delle Assemblee dei fratelli, nell’ambito della discussione di questo disegno di legge.

 

Come risaputo, l’Opera delle Chiese Cristiane dei Fratelli è un ente morale che non rappresenta spiritualmente le Assemblee, avendo come scopo statutario quello di servire le assemblee esclusivamente nel campo amministrativo e legale.

Naturalmente la segreteria della Prima Commissione non era a conoscenza di queste specificità delle Assemblee, ragion per cui a questa convocazione si cercò di organizzarsi per non perdere l’occasione di testimoniare in Parlamento la realtà delle nostre Assemblee.

Di questo si parlò ampiamente anche in occasione del Convegno Anziani che si ebbe quell’anno a Poggio Ubertini, nel mese di ottobre del 1998.

 

Ne IL CRISTIANO n. 5/maggio 1999, nell’articolo di Paolo Moretti dal titolo “Testimonianza in Parlamento”, è riportato il resoconto dell’incontro che alcuni fratelli hanno avuto il 16 febbraio 1999 presso la Prima Commissione Affari Costituzionale della Camera, presenti l’On. Maselli (Relatore) e il Presidente della Commissione, On. Antonio Maccanico.

 

In tale occasione, i tre fratelli incaricati presenti nell’audizione (Franco Ciuchi e Mario Mancinelli dell’assemblea di Perugia via Pellas e Paolo Moretti dell’assemblea di Anghiari) lessero e consegnarono un “Promemoria”, precedentemente condiviso in un incontro al quale era stata invitata tutta la fratellanza italiana, nel quale chiarivano da subito che erano lì senza alcuna pretesa di rappresentatività delle Assemblee (pretesa che sarebbe stata in contrasto con le nostre convinzioni, perché biblicamente illegittima).

Poi hanno chiaramente specificato che si sentivano chiamati dal Signore a svolgere un servizio di testimonianza, davanti alle autorità e che, di conseguenza, desideravano testimoniare i principi neotestamentari relativi ai rapporti fra la Chiesa e lo Stato e raccontare il valore di una presenza evangelica, qual è quella delle nostre Assemblee, da oltre un secolo consolidata in Italia.

 

 

Ricordo di un prezioso momento

di testimonianza in Parlamento

 

Credo che sia opportuno riportare integralmente il testo del promemoria, che affronta sostanzialmente i due argomenti de “La libertà religiosa” e delle “Intese”, in modo da afferrare meglio questa intera problematica:

 

“Le Chiese Cristiane Evangeliche cosiddette «dei Fratelli», attualmente presenti in Italia con circa 250 comunità locali sparse in tutte le regioni, hanno origine verso la metà del 1800 nel movimento di Risveglio che seguì la conversione al Cristo e l’uscita dalla chiesa cattolica, avvenute nel 1836, del conte Piero Guicciardini di Firenze. Le sue scelte furono condivise da un piccolo gruppo di seguaci toscani che, in modo semplice e spontaneo, vissero con lui il ritorno alle origini del cristianesimo e del modello della chiesa dei tempi apostolici.

Durante il suo esilio londinese, conseguente alla sua scelta di fede, il conte Guicciardini strinse spontanei rapporti di fraternità e di collaborazione con un analogo movimento sorto in seno alla chiesa anglicana e successivamente diffusosi dal Regno Unito in ogni parte del mondo. Tornato a Firenze, organizzò nella seconda metà dell’800 l’evangelizzazione dell’’Italia, soprattutto attraverso la capillare diffusione della Bibbia e la creazione di scuole, con l’aiuto di un nuovo «discepolo», Teodorico Pietrocola Rossetti di Vasto, esule politico conosciuto a Londra e nipote del poeta Gabriele.

 

Le Chiese Cristiane Evangeliche «dei Fratelli» si distinguono ancora oggi, nel panorama evangelico italiano, per la loro particolare ecclesiologia che, sulla base di ben precise convinzioni maturate dalla lettura del Nuovo Testamento, le porta al rifiuto di ogni struttura ecclesiale o interecclesiale istituzionalizzate. Poiché credono che Gesù Cristo è «Capo supremo della Chiesa», le chiese locali, pur ricercando e vivendo fra di loro intensi rapporti di comunione e di collaborazione, sono completamente autonome l’una dall’altra, essendo ciascuna di esse guidata per mezzo del servizio di un collegio di «anziani». Le uniche «strutture» interecclesiali esistenti non sono perciò strutture di governo, ma soltanto di collegamento e di servizio nei campi dell’editoria, dell’informazione, dell’assistenza agli anziani, della formazione culturale e biblica, della missione, della gestione di locali di culto attraverso un ente morale che ne è l’intestatario.

 

I membri delle Chiese Cristiane Evangeliche «dei Fratelli» sono chiamati in ubbidienza agli insegnamenti delle Sacre Scritture, a vivere un atteggiamento di rispetto e di sottomissione nei confronti dello Stato, ma la loro adesione all’ecclesiologia neotestamentaria rende impossibile la ratifica di un’intesa così come concepita dall’art. 8 della nostra Costituzione.

 

Il rifiuto di ogni forma di struttura ecclesiale istituzionalizzata porta ad escludere la stesura di norme e statuti nonché l’elezione di organi di rappresentanza, sia a livello locale che nazionale. Le Chiese Cristiane Evangeliche «dei Fratelli» non possono infatti sottoporre allo Stato altro «statuto» che non la Bibbia e non hanno, quindi, nessuna autorità rappresentativa legittimata a trattare o a firmare intese, né hanno al loro interno alcun registro che certifichi l’appartenenza dei membri partecipanti.

 

È importante precisare che l’ente morale «Opera delle Chiese Cristiane dei Fratelli» con sede in Firenze Via della Vigna Vecchia 15/17, costituito con R.D. del 22 febbraio 1891, in base all’art. 2 del suo Statuto «non ha ingerenze di ordine spirituale dirette d indirette nelle Chiese», quindi svolge esclusivamente compiti di rappresentanza amministrativa e legale in qualità di intestatario dei locali di culto e di altri immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di collegamento, di formazione e di servizio sociale.

L’«Opera delle Chiese Cristiane dei Fratelli» non può quindi svolgere alcun ruolo esponenziale di natura spirituale delle suddette chiese davanti allo Stato. Per questo motivo il suo presidente non può essere considerato legale rappresentante delle Chiese Cristiane Evangeliche «dei Fratelli». In realtà egli è il legale rappresentante di un’Opera, non di chiese.

 

Di conseguenza, si chiarisce che ad essere struttura istituzionalizzata con un suo legale rappresentante è l’«Opera delle Chiese Cristiane dei Fratelli» e non l’insieme delle chiese locali. Queste, infatti, sono formate da uomini e donne uniti fra di loro da legami spirituali, che hanno origine nella loro comune conversione al Cristo e che hanno come base la Parola di Dio. Questi legami vengono sviluppati ed approfonditi attraverso una pluralità di ministeri non verticistica. Non essendo struttura istituzionalizzabile, nessuna chiesa locale ha quindi una persona o un gruppo di persone che la rappresentino legalmente davanti allo Stato.

 

Le Chiese Cristiane Evangeliche «dei Fratelli» comprendono ed apprezzano che il disegno di legge oggi in questione abbia l’obiettivo di restituire a tutti i movimenti «religiosi» la pari dignità prevista dalla Costituzione (artt. 3, 19, 20). Tale dignità è stata, fin qui, fortemente inficiata dall’art. 7 il quale privilegia il rapporto fa lo Stato italiano e la chiesa cattolica.

Un primo tentativo di restituire pari dignità fu immediatamente operato con l’introduzione nella carta costituzionale dell’art. 8 che ha la sua ragione di essere solo per l’esistenza dell’art. 7.

Solo oggi, con il disegno di legge in discussione, si sta finalmente operando concretamente per l’abrogazione delle leggi sui culti ammessi (n. 1159 del 24.06.1929 e n. 289 del 28.02.1930), dopo 50 anni dall’approvazione della Costituzione e quasi 70 dalla loro emanazione.

 

Una piena soddisfazione ed un pieno consenso potranno però essere espressi soltanto in presenza di provvedimenti che superando gli artt. 7 e 8 della Costituzione, attuassero una totale separazione fra lo Stato e tutte le realtà «religiose», accantonando i concetti di «concordato« e di «intese», espressi nella Costituzione, e quelli di «riconoscimento della personalità giuridica» e di «ente esponenziale» previsti nel testo del disegno di legge.

 

Le Chiese Cristiane Evangeliche «dei Fratelli», a motivo delle convinzioni neotestamentarie già illustrate e relative alla loro ecclesiologia, non possono avere personalità giuridica né enti esponenziali. Lo Stato, sulla base degli specifici articoli della Costituzione, è chiamato a comprenderle, accettarle e rispettarle così come sono. Non sarebbe infatti costituzionalmente accettabile (artt. 3, 19, 20) costringerle a venire meno alle loro convinzioni o a modificarle”.

 

A conclusione dell’articolo, il fratello Paolo Moretti raccontava che l’On. Maccanico si era mostrato molto colpito dalla nostra volontà di voler separare totalmente Chiesa e Stato e dal fatto che, fra tutte le “confessioni religiose” ascoltate fino a quel momento dalla Commissione da lui presieduta (“evangelici” compresi) eravamo gli unici a non aver chiesto nulla, se non di essere accettati così come siamo.

 

 

L’attuale situazione di stallo totale

 

Questo è stato, in sintesi, il dibattito tenuto in seno alle nostre Assemblee che portò a definire il loro rifiuto dell’istituto costituzionale delle “Intese”.

Dal 1998 a oggi ci sono stati altri tentativi di proposte di legge per abrogare le cosiddette leggi sui “culti ammessi”, più volte prese in considerazioni in passate legislature dalle varie Commissioni Affari Costituzionali; proposte che poi si sono sempre impantanate per altri “impegni” governativi.

Allo stato attuale, con questa maggioranza parlamentare e con l’attuale presidente del Consiglio, tutto è fermo. Non c’è nessuna proposta. Ci sono evidentemente altre esigenze programmatiche per l’attuale governo.

 

Il 17 febbraio 2015 ho partecipato a un interessante Convegno a Roma, organizzato dalla FCEI in collaborazione con la CCERS (Commissione delle Chiese Evangeliche Rapporti con lo Stato), dal titolo “Dai culti ammessi alla libertà religiosa”, dove si è preso atto di questa calma piatta.

 

In questo dibattito, che vedeva come moderatore Valdo Spini, ex-parlamentare ed ex-ministro di fede metodista, e che ha visto anche la partecipazione di alcuni parlamentari di vario orientamento politico, vista la mancanza di testi base, di disegni di legge o di sole proposte di legge depositate in Commissione Affari Costituzionali, si è dato incarico di elaborare un testo di disegno di legge al costituzionalista Prof. Roberto Zaccaria insieme ai professori Tiziano Rimoldi e Alberto Fossati, per cercare di far prendere coscienza al parlamento e al governo dell’urgente necessità di mettere mano all’abrogazione delle leggi sui culti ammessi di cui ai regi decreti del 1929-1930 tuttora vigenti e così dare attuazione piena ai principi del diritto della libertà religiosa sancito dalla Costituzione.

 

Purtroppo, è presumibile ritenere che anche in questa legislatura non se ne farà nulla, in parte anche a causa di ciò che si sta verificando con l’emergenza “terrorismo”, per gli atti terroristici messi in campo dai fanatici islamici dell’ISIS e con l’emergenza “migranti”, che tengono concentrate le forze politiche su posizioni contrastanti fra di loro e che stanno per ora provocando soltanto scomposte reazioni emotive piuttosto che una seria riflessione sulla mancanza nel nostro Paese di una legge organica che tuteli la libertà religiosa di tutti.